Sicurezza degli impianti, ecco le nuove norme
Compravendite immobiliari: dal 27 marzo arriva l’obbligo di garanzia sulla conformità degli impianti a carico del venditore.
La nuova normativa. Il decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, ha introdotto nuove norme sulla sicurezza degli impianti con un ampio raggio di applicazione. La nuova normativa riguarda, infatti, tutti gli impianti elettrici ed elettronici (compresi gli antifurto), qualunque sistema di automazione domestica (come i cancelli elettrici), gli impianti del gas (comprese le canne fumarie), quelli radiotelevisivi, gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e gli impianti antincendio.
Dichiarazione al momento della Compravendita immobiliare.Tra le numerose novità introdotte dal decreto, ve n’è una che riguarda direttamente la compravendita immobiliare. L’art. 13, II comma, prevede, infatti: “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile”
Obblighi al momento della vendita. In sintesi, a partire dal prossimo 27 marzo 2008, tutti i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendite, donazioni, permute, ecc.) dovranno contenere una garanzia del venditore sulla conformità degli impianti e, salvo espresso patto contrario, ad essi dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità (rilasciata dall’impresa che ha installato gli impianti) oppure, nel caso di impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo professionale inerente alle specifiche competenze tecniche richieste (ex art. 7, VI comma). Analoghe garanzie e dichiarazioni dovranno essere consegnate a chiunque utilizzi a qualsiasi titolo l’immobile (ossia, ad esempio, al conduttore e al titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione).
L’ufficio legislativo del Ministero ha precisato:
1) che il venditore deve garantire la conformità degli impianti in relazione alle norme vigenti all’epoca in cui essi furono realizzati - in particolare, ai sensi dell’art. 6, VI comma, gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA;
2) che contrariamente a quanto pensavano taluni, l’obbligo di garanzia non è mai derogabile, a prescindere dal tempo della realizzazione degli impianti. Finora, tutti i contratti di compravendita di immobili, non di nuova costruzione, contenevano una clausola ai sensi della quale la cessione avveniva “nello stato di fatto” in cui l’immobile si trovava, e, quindi, a prescindere dalla conformità degli impianti.
Il venditore dovrà farsi carico di tutte le spese relative alle indagini tecniche volte ad accertare la data di realizzazione degli impianti e la loro conformità o meno alle norme vigenti in tale data.
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