<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog Legale Immobiliare</title>
	<atom:link href="http://bloglegale.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloglegale.wordpress.com</link>
	<description>Il Blog delle Consulenze Legali Immobiliari</description>
	<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:00:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>it</language>
			<item>
		<title>Acquistare una casa</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/15/acquistare-una-casa/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/15/acquistare-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>

		<category><![CDATA[casa]]></category>

		<category><![CDATA[compravendita]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
L’acquisto di una casa è sempre un passaggio importante della nostra vita. Così come la vendita di un immobile sigla momenti densi di significato: dall’investimento, alla trasformazione del patrimonio, dalla necessità ai cambiamenti generazionali. In tutti e due i casi l’acquisto o la vendita di un immobile non sono cose da prendere alla leggera.
Si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="articleDetailBody">
<p>L’acquisto di una casa è sempre un passaggio importante della nostra vita. Così come la vendita di un immobile sigla momenti densi di significato: dall’investimento, alla trasformazione del patrimonio, dalla necessità ai cambiamenti generazionali. In tutti e due i casi l’acquisto o la vendita di un immobile non sono cose da prendere alla leggera.</p>
<p>Si tratta infatti di operazioni estremamente complesse e dense di insidie, che non possono essere affrontate senza i consigli di un esperto. Siete in grado di sapere quali siano i diritti e gli obblighi tanto del venditore quanto dell’acquirente? E, soprattutto, avete le cognizioni giuridiche adatte per evitare spiacevoli sorprese sia che vendiate sia che acquistiate un immobile?</p>
<p>Proprio per garantire il più elevato livello di sicurezza e serietà nell&#8217;acquisto di beni di così rilevante valore, quasi tutti gli ordinamenti delle moderne nazioni hanno riservato ad una particolare figura giuridica il compito di assicurare il buon esito dell&#8217;investimento: il notaio. Figura connotata dalle caratteristiche di indiscutibile serietà, assoluta imparzialità e considerevole preparazione tecnica.</p>
<p>Con il suo intervento, il notaio, infatti, ponendosi in situazione di terzietà rispetto al venditore ed all&#8217;acquirente, garantisce tanto l&#8217;uno che l&#8217;altro, assumendo su di sé la piena, incondizionata e, soprattutto, gravosissima responsabilità in merito alla positiva conclusione sotto ogni punto di vista, della compravendita.</p>
<p>Proprio per questi motivi egli è in grado di fornire tutte le informazioni utili o necessarie per il buon esito dell’affare.</p>
<p>Il notaio ha esperienza e capacità professionali tali da poter dare tutte le spiegazioni relative ai diritti  ed agli obblighi delle parti nella compravendita, garantendo la protezione ed il completo soddisfacimento degli interessi e delle aspettative di entrambe.</p>
<p>E’ importante, dunque, rivolgersi al notaio per venire a conoscenza delle insidie,  tanto per chi vende tanto per chi acquista, che possono nascondersi dietro una (apparentemente) banale compravendita.</p>
<p>Insidie che, quantunque non lo si creda, si presentano sin dal momento della iniziale decisione di vendere o di acquistare.</p>
<p>Siete, per esempio, a conoscenza delle considerevoli conseguenze legali derivanti da una semplice firma su una semplice proposta  (per lo più irrevocabile) di acquisto o di vendita?</p>
<p>Avete idea dei vincoli e degli obblighi che possono nascere dalla sottoscrizione di un contratto preliminare, sia pure redatto privatamente?</p>
<p>E’ importante quindi muovere  i primi passi nel difficile mondo della compravendita  immobiliare con il piede giusto: lasciatevi guidare dal vostro notaio di fiducia, il quale sarà in grado, non solo di farvi raggiungere con soddisfazione e sicurezza il vostro obiettivo, ma vi consiglierà anche le migliori soluzioni sotto il profilo fiscale.</p>
<p><strong> </strong><a href="http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.2986b81bf76e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=f8787f5870c6c010VgnVCM1000000100007fRCRD" target="_blank"><img src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=128&h=43" alt="" width="128" height="43" /></a></p>
<p align="right"><strong><em></em><br />
</strong></p>
</div>
<div id="articleDateBlock">
<div id="articleDate">(Data:12/10/2007)</div>
</div>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/30/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/30/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/30/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=30&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/15/acquistare-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=128" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Il Mutuo</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/14/il-mutuo/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/14/il-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[cosa è il mutuo]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<category><![CDATA[notaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Il mutuo
Il mutuo è un contratto con il quale una parte, detta mutuante (di solito una banca), trasferisce una determinata quantità di denaro a favore dell&#8217;altra, detta mutuatario, al fine che quest&#8217;ultima possa goderne per un tempo determinato a fronte del pagamento alla prima di un corrispettivo rappresentato da interessi.
Così schematizzata la struttura essenziale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="articleDetailBody">
<p><strong><span style="color:black;">Il mutuo</span></strong></p>
<p>Il mutuo è un contratto con il quale una parte, detta mutuante (di solito una banca), trasferisce una determinata quantità di denaro a favore dell&#8217;altra, detta mutuatario, al fine che quest&#8217;ultima possa goderne per un tempo determinato a fronte del pagamento alla prima di un corrispettivo rappresentato da interessi.</p>
<p>Così schematizzata la struttura essenziale e la funzione del contratto, si deve subito evidenziare che un mutuo in concreto è arricchito di svariate clausole non sempre di immediata comprensione, ma necessarie a regolare tutti i rapporti tra le parti per la durata prevista: modalità di erogazione del mutuo, fissazione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi, determinazione di altre spese per gli oneri di amministrazione del contratto, disciplina  di estinzione anticipata, prestazione e manutenzione delle garanzie, conseguenze degli inadempimenti relativi (ritardi) e assoluti (mancato pagamento). Ciascuno di questi aspetti è a sua volta caratterizzato da una notevole ricchezza di possibilità e di sfumature, frutto sia di prassi e regole moderne, sia di una meditazione dottrinale che a giusta ragione può definirsi millenaria (il mutuo è contemplato nel diritto romano classico ed è stato oggetto di studio da parte dei giuristi bizantini, dei giuristi medievali di diritto comune, dei giuristi delle codificazioni dell&#8217;età moderna). Attualmente la tematica è ulteriormente arricchita da suggestioni e novità provenienti da Paesi stranieri e dalla disciplina dell&#8217;Unione europea. Tutto questo rende l&#8217;idea  della effettiva complessità della figura: il contratto di mutuo, tipico prodotto di una prestazione intellettuale, ben si presta a essere concepito come una composizione di ingegneria giuridica, in cui il lavoro di costruzione, dimensionamento e coordinamento delle diverse clausole, caratterizza il risultato nel suo complesso, e ne rende possibile una valutazione in termini di migliore (o peggiore) qualità e convenienza.</p>
<p>I contratti di mutuo sono generalmente predisposti dalle banche; il notaio se incaricato per tempo dal mutuatario può esercitare su di essi un controllo volto a renderli più chiari e comprensibili, a individuare e suggerire  soluzioni meglio adatte ai contraenti, ad eliminare clausole che possono ingenerare un non giustificato squilibrio contrattuale.</p>
<p>Se la struttura di base del contratto è quella indicata, può avvenire, abbastanza di frequente, che il mutuo venga stipulato secondo una disciplina speciale, quella del &#8220;credito fondiario&#8221;. Tale disciplina oggi si distingue ben poco da quella di un mutuo ipotecario &#8220;ordinario&#8221;, discutendosi addirittura tra gli esperti quando si sia in presenza di una fattispecie oppure di un&#8217;altra; tuttavia, esistono delle differenze significative, alcune delle quali saranno evidenziate nelle schede illustrative che seguono.</p>
<p>Non costituisce, invece, una specie particolare, il così detto mutuo unilaterale, diffuso nella recente prassi. La diversità risiede unicamente nel fatto che a recarsi dal notaio (come è indispensabile al fine della concessione della garanzia ipotecaria) è solo il mutuatario: questa modalità di perfezionamento può ridurre, di fatto ed a seconda dei casi, lo spazio del notaio per esercitare la sua funzione di indirizzo e consulenza.</p>
<p>Occorre fin d&#8217;ora attirare l&#8217;attenzione su un punto essenziale. Non sempre alla stipulazione del mutuo segue immediatamente la materiale disponibilità del denaro: a volte le banche trattengono la somma  fino al momento della effettiva acquisizione della garanzia ipotecaria, cioè, in concreto (a seconda dei diversi modelli), anche per una quindicina di giorni (o più) dopo la stipula. Il punto è di notevole importanza in quanto, spesso, il mutuatario ha necessità di disporre del denaro subito, per pagare al venditore la casa che contestualmente concede in garanzia alla banca! Un possibile rimedio consiste nell&#8217;ottenere dalla banca un finanziamento &#8220;ponte&#8221; (o &#8220;pre-finanziamento&#8221;), che copra il periodo tra la stipulazione del mutuo e il tempo necessario al consolidamento della garanzia; ma non tutte le banche sono a ciò disponibili. Con l&#8217;assistenza del notaio si potrà, secondo i casi, cercare di contemperare per quanto possibile le opposte esigenze.</p>
<p>Altra avvertenza concerne un aspetto eventuale: può darsi che il mutuatario preveda che l&#8217;immobile acquistato, e concesso in ipoteca, debba essere presto rivenduto per varie esigenze (trasferimento di residenza, aumento dei componenti della famiglia con necessità di una casa più grande, ecc.); conseguentemente fa conto di poter accollare, in conto prezzo, al futuro nuovo acquirente dell&#8217;immobile la parte del mutuo che gli resta da pagare. Ora, a parte il fatto che 1) sull&#8217;accollo deve essere d&#8217;accordo anche l&#8217;acquirente, e che, 2) a volte le banche pongono qualche ostacolo all&#8217;operazione, bisogna soprattutto ricordare che, per regola generale, 3) l&#8217;accollo non è &#8220;liberatorio&#8221;, ma &#8220;cumulativo&#8221;: ciò significa che, effettuato l&#8217;accollo del residuo mutuo, la banca non cambia debitore, ma ne acquisisce uno in più; per cui, se il nuovo acquirente per caso non riesce a pagare la banca, questa potrà ancora avanzare pretese nei confronti dell&#8217;originario mutuatario. Per questi motivi, la attuale prassi constata un minore ricorso all&#8217;accollo: in sostanza il venditore estingue il suo mutuo, mentre l&#8217;acquirente, se necessario, ne contrae uno nuovo in proprio. Anche su questo aspetto, il notaio può essere di aiuto, evidenziando le concrete alternative ed i relativi costi.</p>
<p><a href="http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.2986b81bf76e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=ab987f5870c6c010VgnVCM1000000100007fRCRD" target="_blank"><img src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&amp;h=50&h=50" alt="" width="150" height="50" /></a></div>
<div id="articleDateBlock">
<div id="articleDate">(Data:12/10/2007)</div>
</div>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/29/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/29/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/29/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=29&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/14/il-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&#38;h=50" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Contenuto della proposta e del preliminare (anche per persona da nominare)</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/13/contenuto-della-proposta-e-del-preliminare-anche-per-persona-da-nominare/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/13/contenuto-della-proposta-e-del-preliminare-anche-per-persona-da-nominare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[proposta]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco, a titolo esemplificativo i requisiti che vanno inclusi in una proposta di vendita o acquisto e in un preliminare di compravendita:
- la precisa descrizione del bene o dei beni;
- l’esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;
- il prezzo della vendita e le modalità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="articleDetailBody">
<p>Ecco, a titolo esemplificativo i requisiti che vanno inclusi in una proposta di vendita o acquisto e in un preliminare di compravendita:<br />
- la precisa descrizione del bene o dei beni;<br />
- l’esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;<br />
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;<br />
- il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;<br />
- le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;<br />
- i documenti di provenienza del bene o dei beni;<br />
- l’indicazione della presenza di eventuali formalità ipotecarie;<br />
- la decorrenza del possesso del bene o dei beni;<br />
- termine entro cui concludere il contratto definitivo.</p>
<p>Ciò non toglie che, per le esigenze le più varie, si concluda un preliminare dal contenuto più snello, che contenga solo gli elementi essenziali, ovvero:<br />
- soggetti stipulanti;<br />
- oggetto del contratto, che sarà il futuro trasferimento dell&#8217;immobile dietro pagamento del prezzo;<br />
- termine entro il quale il contratto definitivo va concluso.</p>
<p>Giova ricordare che il contratto preliminare e quello definitivo sono collegati da un nesso di strumentalità, cosicché il contratto definitivo ha una funzione dichiarativa e riproduttiva del preliminare.</p>
<p>La funzione di quest’ultimo è talmente importante che il promissario acquirente può rivolgersi ad un giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, qualora il promettente venditore non adempia ai suoi obblighi (si veda più specificamente nella parte riservata al <a href="http://www.notariato.it/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ca0481f66241e010VgnVCM1000009601010aRCRD&amp;vgnextchannel=cbba99681991e010VgnVCM1000009601010aRCRD">preliminare</a> ).</p>
<p>A maggior tutela della parte acquirente, inoltre, il legislatore ha previsto che il contratto preliminare, stipulato necessariamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, sia trascrivibile presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari: tale trascrizione ha una funzione “prenotativa”, nel senso che l&#8217;acquirente, dopo il preliminare, è tutelato dai pregiudizi che possano derivare da qualsivoglia atto di disposizione che il promettente alienante compia sul bene oggetto del preliminare stesso nel periodo che segue la sua stipulazione.</p>
<p>Tale effetto tuttavia cessa se entro un anno dal termine pattuito (ecco l&#8217;importanza del termine nel preliminare) o entro tre anni dalla trascrizione non sia eseguita la trascrizione del definitivo o di altro atto equivalente (come la sentenza del giudice, di cui si diceva sopra).</p>
<p>Questa disciplina si applica anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un immobile da costruire, ma in tal caso il preliminare deve riportare altri elementi  in aggiunta al contenuto minimo suddetto, quali la superficie utile della porzione di edificio e la quota di diritto spettante al promissario acquirente relativa all&#8217;intero costruendo edificio espressa in millesimi (si veda a tal proposito il paragrafo relativo alla  «<a href="http://www.notariato.it/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=e0ea99681991e010VgnVCM1000009601010aRCRD">Tutela degli acquirenti di immobili da costruire</a>»).</p>
<p>Comunque sia, il notaio sa quali sono gli elementi che una “buona” proposta o un “buon” preliminare devono contenere, nell’interesse sia della parte che intende vendere sia di quella che intende acquistare: caso per caso sarà approntato un consulto tecnico-giuridico che tuteli al meglio gli interessi di entrambe le parti.</p>
<p>Molto frequente nella pratica commerciale in materia di compravendite di immobili è poi il contratto preliminare per persona da nominare.</p>
<p>A mezzo di questo l’acquirente può riservarsi la facoltà di nominare successivamente, in genere al momento della stipulazione del contratto definitivo, la persona che dovrà acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal contratto stesso.</p>
<p>L&#8217;utilità del contratto preliminare è evidente laddove si consideri che esso permette ad un soggetto di intervenire alla stipula del contratto preliminare e poi, in dipendenza della sua volontà, di scegliere un soggetto diverso come “acquirente”, che viene considerato tale sin dal momento della conclusione del contratto; tale tipo contrattuale può così costituire anche uno strumento di speculazione.</p>
<p>Il contratto per persona da nominare può però riservare delle insidie per il venditore, laddove solo si pensi che non è sempre indifferente avere un acquirente piuttosto che un altro, e ciò per motivi i più vari (solvibilità dell&#8217;acquirente nominato, considerazione personale e sociale, rapporti pregressi …).</p>
<p>Essendo tuttavia una stipulazione connotata da un alto grado di tecnicità, il notaio sicuramente può garantire il contenuto più attagliato alle esigenze degli stipulanti.</p>
<p><a href="http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.faf871f13f8e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=cc0481f66241e010VgnVCM1000009601010aRCRD&amp;vgnextchannel=cbba99681991e010VgnVCM1000009601010aRCRD" target="_blank"><img src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&amp;h=50&h=50" alt="" width="150" height="50" /></a></div>
<div id="articleDateBlock">
<div id="articleDate">(Data:12/10/2007)</div>
</div>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/28/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/28/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/28/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=28&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/13/contenuto-della-proposta-e-del-preliminare-anche-per-persona-da-nominare/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&#38;h=50" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Chi è il Notaio?</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/12/chi-e-il-notaio/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/12/chi-e-il-notaio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notaio]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[contratto]]></category>

		<category><![CDATA[garanzie]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Chi è il notaio?
Nel sentire dell’opinione pubblica vi è la percezione di due elementi essenziali del ruolo del notaio, che già risultano anche in un ruolo minore, quando il notaio, in un programma televisivo, garantisce che tutto si svolga regolarmente, che nessuno possa imbrogliare.
Il primo è costituito dalla fiducia, che poggia sulla imparzialità (tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="articleDetailBody">
<p><strong>Chi è il notaio?</strong><br />
Nel sentire dell’opinione pubblica vi è la percezione di due elementi essenziali del ruolo del notaio, che già risultano anche in un ruolo minore, quando il notaio, in un programma televisivo, garantisce che tutto si svolga regolarmente, che nessuno possa imbrogliare.</p>
<p>Il primo è costituito dalla fiducia, che poggia sulla imparzialità (tutte le parti del contratto sono tutelate), su una preparazione giuridico-fiscale di alto livello (a seguito del concorso più severo in assoluto), sulla sua natura di pubblico ufficiale (che lo rende garante della veridicità e della legalità degli atti).</p>
<p>Il secondo consiste nel fatto che il notaio esercita la sua funzione non da dipendente dello Stato, ma con una organizzazione libero professionale, che consente buoni guadagni, a fronte di altrettanta efficienza ed affidabilità. La rapidità di predisposizione degli atti e delle formalità, il superamento delle difficoltà tecniche in tempi brevi, la trasmissione degli atti per via telematica ai pubblici registri, sono consentite dalla possibilità di investimenti molto costosi in personale e in strumenti informatici e sono garanzia di sicurezza e di efficienza per il cittadino.</p>
<p>I notai, oltre alle successioni, nelle quali sono forse i maggiori esperti, sono impegnati in due campi fondamentali: quello della circolazione dei beni immobili (case, uffici, terreni, capannoni, beni essenziali per le singole persone e per gli imprenditori) e nei passaggi più rilevanti dell’attività societaria.</p>
<p>In ambedue i casi il ricorso al notaio è imposto dalla legge per assicurare contratti e verbalizzazioni ineccepibili e per far sì che l&#8217;autonomia privata non superi i limiti di legalità fissati dalle norme.</p>
<p>Poiché l’intervento del notaio è obbligatorio, le tariffe sono fissate dallo Stato, a tutto vantaggio del cittadino. Ed è facile constatarlo: il trasferimento di una abitazione (per la quale il notaio garantisce nei confronti dei clienti la libertà da ipoteche ed altri vincoli) comporta un onorario notarile che è pari normalmente a metà della tariffa degli avvocati per l’assistenza in un analogo affare e ad un sesto di quanto riscuote il mediatore immobiliare.</p>
<p>Pochi sanno inoltre che il notariato italiano è stata la prima categoria professionale a stipulare un’assicurazione che copre tutti i suoi componenti con i Lloyd&#8217;s di Londra. Ciò vuol dire che il cittadino che si rivolge al notaio ha la certezza di essere pienamente tutelato anche in caso di eventuali errori.</p>
<p>Il numero programmato sul territorio (i notai sono in numero limitato a ragione della pubblica funzione svolta e sono legati alla loro sede di assegnazione, come i giudici, per garantire a tutto il territorio, anche il più disagiato, l’assistenza) è sinonimo di qualità, poiché i notai giungono alla professione dopo studi estremamente rigorosi e sono riconosciuti tra gli operatori del diritto più qualificati e con altissime responsabilità.</p>
<p>Nei concorsi - la scadenza è ormai annuale - le donne che li superano sono ormai in numero pari ai maschi e, ciò che è significativo, solo il 17,5% dei notai italiani (percentuale più bassa di tutto il panorama professionale)  hanno un famigliare dedito alla medesima professione.</p>
<p><a href="http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.faf871f13f8e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=ca0481f66241e010VgnVCM1000009601010aRCRD&amp;cpsextcurrchannel=1" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-24" src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&amp;h=50&h=50" alt="" width="150" height="50" /></a></div>
<div id="articleDateBlock">
<div id="articleDate">(Data:8/10/2007)</div>
</div>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/27/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/27/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/27/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/27/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/27/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/27/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/27/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/27/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/27/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/27/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/27/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/27/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=27&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/12/chi-e-il-notaio/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&#38;h=50" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Contratti Preliminari. Le indicazioni dei Notai.</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/11/contratti-preliminari-le-indicazioni-dei-notai/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/11/contratti-preliminari-le-indicazioni-dei-notai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notaio]]></category>

		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[compravendita]]></category>

		<category><![CDATA[contratto preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Contratti preliminari
Accade di frequente che, visionato e scelto l’immobile da acquistare si arrivi ad un sostanziale accordo con la controparte, seppur non ancora formalizzato per iscritto.
E&#8217; consigliabile allora, sin da questo momento, rivolgersi al notaio ancora prima della firma del contratto preliminare di compravendita (il cosiddetto compromesso).
Con il contratto preliminare, infatti, entrambi i contraenti si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="articleDetailBody">
<p><strong>Contratti preliminari</strong></p>
<p>Accade di frequente che, visionato e scelto l’immobile da acquistare si arrivi ad un sostanziale accordo con la controparte, seppur non ancora formalizzato per iscritto.</p>
<p>E&#8217; consigliabile allora, sin da questo momento, rivolgersi al notaio ancora prima della firma del contratto preliminare di compravendita (il cosiddetto compromesso).</p>
<p>Con il contratto preliminare, infatti, entrambi i contraenti si obbligano a stipulare, entro una certa data ed a date condizioni, il contratto definitivo di compravendita. Nascendo così da tale accordo preliminare (seppur concluso privatamente) degli impegni giuridicamente validi e pienamente vincolanti per le parti (e come tali addirittura eseguibili forzatamente con l&#8217;intervento del Giudice).</p>
<p>Si comprende chiaramente, quindi, come sia opportuno effettuare tutta quella serie di controlli ed accertamenti di cui si parlava poc&#8217;anzi (piena titolarità in capo a chi vende, libertà dell&#8217;immobile da ogni genere di vincoli e pesi, regolarità catastale ed urbanistico-edilizia) anteriormente alla sottoscrizione del cosiddetto compromesso, il quale, si ripete, non solo vincola legalmente i contraenti  quantunque redatto privatamente, ma anche in quanto di prassi comporta per il futuro acquirente il contestuale versamento di una somma di denaro (spesso anche ingente) a titolo di anticipo del corrispettivo finale pattuito. Affidandosi, dunque, immediatamente al notaio, si ha la possibilità di avere un quadro giuridico completo della situazione, si ottengono informazioni e consigli preziosi per il positivo esito della compravendita, e si evita così, in sostanza, il rischio di concludere contratti preliminari (con conseguente assunzione di impegni e versamento di somme) che probabilmente non si sarebbero sottoscritti affatto ove si fosse conosciuta con completezza la situazione o non si sarebbero comunque conclusi a quelle condizioni e con quei termini.</p>
<p>Con il suo intervento il notaio, riversa su entrambe le parti, in posizione di imparzialità (a garanzia quindi anche del futuro venditore stesso) la sua preparazione giuridica, consigliando le migliori soluzioni per la fattispecie concreta effettuando tutti i controlli e le verifiche del caso (comunque necessarie in previsione del successivo contratto definitivo), redigendo egli stesso il contratto preliminare ed in tal modo talvolta anche conciliando e mediando, ove possibile, le divergenti posizioni delle parti (ad esempio in merito ad anticipi del corrispettivo, alla fissazione del termine finale per la stipula dell&#8217;atto definitivo - ben conoscendo egli, una volta valutata l&#8217;intera fattispecie, i tempi tecnici necessari per addivenire alla stipula finale - alla consegna delle chiavi, tanto per citare alcuni dei punti più delicati e statisticamente più dibattuti tra i contraenti).</p>
<p>Quantunque oggi, quindi, sia alquanto frequente che le agenzie immobiliari oltre  a svolgere la consueta attività di mediazione, curino anche la redazione e la stipulazione del contratto di compromesso, appare in genere consigliabile prima rivolgersi al notaio di fiducia per il cui ministero ci si avvarrà per il contratto definitivo, al fine di ottenere dallo stesso, previa esibizione della minuta del contratto preliminare da sottoscrivere, tutte le informazioni ed i suggerimenti del caso, come sopra evidenziati.</p>
<p>Con una legge del 1997 è stata resa possibile la trascrizione dei contratti preliminari purché risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (è quindi indispensabile  &#8220;l’intervento&#8221; del notaio) ed i cui effetti cessano e si considerano mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la conclusione del contratto definitivo, ed in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del  definitivo: la trascrizione, col suo effetto “prenotativo” e &#8220;pubblicitario&#8221;, tutela il promissario acquirente da un possibile inadempimento del promittente venditore, in particolar modo nel caso in cui intenda vendere a terzi l&#8217;immobile già in precedenza promesso in vendita ad altro promissario acquirente.</p>
<p>La trascrizione ha una funzione in tal caso essenziale per la tutela del futuro acquirente, in ragione della “opponibilità <em>erga omnes</em>”, che determina con riguardo a quel contratto preliminare, nel senso che nessun soggetto diverso da quelli del compromesso, dopo l’effettuazione della trascrizione stessa, potrà dire che non era a conoscenza del preliminare trascritto e quindi del fatto che quell&#8217;immobile era ormai sostanzialmente “prenotato”: la trascrizione del preliminare pone l’acquirente al riparo da ogni vicenda pregiudizievole che colpisca l’immobile (ad esempio: ipoteche o pignoramenti) nel lasso di tempo tra preliminare e definitivo; persino in caso di fallimento del venditore, la trascrizione del preliminare rende molto più agevole recuperare in tutto o in parte le somme versate (in sede fallimentare il promissario acquirente ha una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori).</p>
<p>Da ultimo, si deve sottolineare che, relativamente alla registrazione del contratto preliminare, la tassazione imposta dalla legge sulla caparra eventualmente prevista (0,5%) ovvero sugli acconti versati (3%) viene recuperata in sede di stipula del definitivo, ossia le imposte così pagate vengono a defalcare quanto dovuto per l&#8217;imposta principale al momento della registrazione del contratto definitivo.</p>
<p>Gli unici oneri che gli stipulanti devono sopportare a livello fiscale riguardano quindi esclusivamente l’imposta fissa di registro e quella di bollo, oltre alle spese relative alla trascrizione dell&#8217;atto e notarili per il servizio reso (ossia consulenza, redazione del contratto, sua registrazione e trascrizione).</p>
<p>Se, dunque, la trascrizione del contratto preliminare e quindi l&#8217;intervento del notaio è una facoltà delle parti (facoltà sicuramente consigliabile stante quanto sopra detto in merito alle garanzie che ne derivano), obbligo delle parti ed ora delle agenzie immobiliari è quello di provvedere alla registrazione di tale contratto, pur se stipulato privatamente.</p>
<p>Il notaio saprà darvi tutte le informazioni necessarie sulla natura del documento da firmare e sul contenuto del documento, al fine di evitarvi spiacevoli sorprese.</p>
<p><a href="http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.faf871f13f8e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=ca0481f66241e010VgnVCM1000009601010aRCRD&amp;cpsextcurrchannel=1" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-24" src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150&h=50" alt="" width="150" height="50" /></a></div>
<div id="articleDateBlock">
<div id="articleDate">(Data:12/10/2007)</div>
</div>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/26/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/26/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/26/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=26&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/06/11/contratti-preliminari-le-indicazioni-dei-notai/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/06/notariato150.jpg?w=150" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 26 marzo 2008</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/05/27/ministero-dello-sviluppo-economico-circolare-26-marzo-2008/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/05/27/ministero-dello-sviluppo-economico-circolare-26-marzo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>

		<category><![CDATA[circolare]]></category>

		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<category><![CDATA[ministero]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.
Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><strong>Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del <span style="color:#0000ff;"><a href="http://bloglegale.wordpress.com/2008/04/18/sicurezza-degli-impianti-ecco-le-nuove-norme/" target="_blank">Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37</a></span>.</strong></p>
<p>Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.</p>
<p>In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l’intero regolamento.</p>
<p>Ciò premesso, si osserva quanto segue:</p>
<p>a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile</p>
<p>L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di &#8220;trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo&#8221; e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione). L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all’utilizzatore &#8220;copia della stessa documentazione&#8221; anche al soggetto che &#8220;utilizza a qualsiasi titolo l’immobile&#8221;. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.</p>
<p>Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:</p>
<p>- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell’art. 13 per non allegarla;</p>
<p>- il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;</p>
<p>- il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;</p>
<p>- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio.</p>
<p>Occorre ricordare che secondo l’art. 7, comma 1, il progetto o l’elaborato tecnico fanno &#8220;parte integrante&#8221; della dichiarazione di conformità: pertanto:</p>
<p>a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità;</p>
<p>b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6.</p>
<p>b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza</p>
<p>L’art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che &#8220;L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza &#8220;. La norma si riferisce solo al &#8220;venditore&#8221;. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile. L’introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.</p>
<p>c) i contenuti della garanzia del venditore</p>
<p>La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione d’uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.</p>
<p>L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l’apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità. Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.</p>
<p>d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore</p>
<p>La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.</p>
<p>e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni</p>
<p>Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.</p>
<p>A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall’art.15, comma 3[5], alle &#8220;commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi&#8221; deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.</p>
<p>In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell’art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.</p>
<p>f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina</p>
<p>L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.</p>
<p>La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica.</p>
<p>Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.</p>
<p>Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.</p>
<p><a href="http://151.8.25.211/impiantitaliaPavia/dispatcher?servizio=ApriFile&amp;idElemento=615&amp;idRevisione=0&amp;idStruttura=1" target="_blank"><span style="color:#0000ff;"><strong>Parere Ministero Sviluppo Economico in merito all&#8217;applicazione del D.M. 37/08</strong></span></a></p>
<p>pubblicato su <img src="http://151.8.25.211/assetsIstanzeImpiantitalia/pavia/immagini/logoImpiantitalia.jpg" alt="" width="102" height="27" /></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/17/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/17/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/17/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=17&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/05/27/ministero-dello-sviluppo-economico-circolare-26-marzo-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://151.8.25.211/assetsIstanzeImpiantitalia/pavia/immagini/logoImpiantitalia.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Sicurezza degli impianti, ecco le nuove norme</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/04/18/sicurezza-degli-impianti-ecco-le-nuove-norme/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/04/18/sicurezza-degli-impianti-ecco-le-nuove-norme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viveretoscano.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>

		<category><![CDATA[notaio]]></category>

		<category><![CDATA[attualità]]></category>

		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[leggi]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[normative]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Compravendite immobiliari: dal 27 marzo arriva l&#8217;obbligo di garanzia sulla conformità degli impianti a carico del venditore.
La nuova normativa. Il decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, ha introdotto nuove norme sulla sicurezza degli impianti con un ampio raggio di applicazione. La nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Compravendite immobiliari: dal 27 marzo arriva l&#8217;obbligo di garanzia sulla conformità degli impianti a carico del venditore.</p>
<p><strong>La nuova normativa.</strong> Il <a href="http://www.firenzeindustria.fi.it/assindustria/_upload/sezioni_merceologiche/NEWS%20ANCE1031.pdf" target="_blank">decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008</a>, ha introdotto nuove norme sulla sicurezza degli impianti con un ampio raggio di applicazione. La nuova normativa riguarda, infatti, tutti gli impianti elettrici ed elettronici (compresi gli antifurto), qualunque sistema di automazione domestica (come i cancelli elettrici), gli impianti del gas (comprese le canne fumarie), quelli radiotelevisivi, gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e gli impianti antincendio.</p>
<p><strong>Dichiarazione al momento della Compravendita immobiliare.</strong>Tra le numerose novità introdotte dal decreto, ve n&#8217;è una che riguarda direttamente la compravendita immobiliare. L&#8217;art. 13, II comma, prevede, infatti: &#8220;L&#8217;atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all&#8217;articolo 7, comma 6.  Copia della stessa documentazione e&#8217; consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l&#8217;immobile&#8221;</p>
<p><strong>Obblighi al momento della vendita</strong>. In sintesi, a partire dal prossimo 27 marzo 2008, tutti i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendite, donazioni, permute, ecc.) dovranno contenere una garanzia del venditore sulla conformità degli impianti e, salvo espresso patto contrario, ad essi dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità (rilasciata dall&#8217;impresa che ha installato gli impianti) oppure, nel caso di impianti eseguiti prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto, una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all&#8217;albo professionale inerente alle specifiche competenze tecniche richieste (ex art. 7, VI comma). Analoghe garanzie e dichiarazioni dovranno essere consegnate a chiunque utilizzi a qualsiasi titolo l&#8217;immobile (ossia, ad esempio, al conduttore di un contratto di locazione e al titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione).</p>
<p>L&#8217;ufficio legislativo del Ministero ha precisato:</p>
<p>1) che il venditore deve garantire la conformità degli impianti in relazione alle norme vigenti all&#8217;epoca in cui essi furono realizzati - in particolare, ai sensi dell&#8217;art. 6, VI comma, gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all&#8217;origine dell&#8217;impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA;</p>
<p>2) nella <a href="http://bloglegale.wordpress.com/2008/05/27/ministero-dello-sviluppo-economico-circolare-26-marzo-2008/">circolare 26 marzo 2008 </a>viene chiarito inoltre che la responsabilità sullo stato degli impianti di un fabbricato può essere assunta dal venditore nei confronti dell&#8217;acquirente il quale può però, in caso di compravendita di immobili, non di nuova costruzione, in alternativa (con accordo scritto fra le parti), prendersela in carico personalmente. Finora, invece, tutti i contratti di compravendita di immobili, non di nuova costruzione, contenevano una clausola ai sensi della quale la cessione avveniva &#8220;nello stato di fatto&#8221; in cui l&#8217;immobile si trovava, e, quindi, a prescindere dalla conformità degli impianti.</p>
<p><strong>Il venditore , nel certificare la sicurezza degli impianti, dovrà farsi carico di tutte le spese relative alle indagini tecniche volte ad accertare la data di realizzazione degli impianti e la loro conformità o meno alle norme vigenti in tale data.</strong></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/16/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/16/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/16/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=16&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/04/18/sicurezza-degli-impianti-ecco-le-nuove-norme/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/viveretoscanocom-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">viveretoscano.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AGENZIE DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO: NON SI APPLICANO COEFFICIENTI CATASTALI PER FISSAZIONE BASE IMPONIBILE SE LA VENDITA AVVIENE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/agenzie-delle-entrate-imposta-di-registro-non-si-applicano-coefficienti-catastali-per-fissazione-base-imponibile-se-la-vendita-avviene-tramite-scrittura-privata/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/agenzie-delle-entrate-imposta-di-registro-non-si-applicano-coefficienti-catastali-per-fissazione-base-imponibile-se-la-vendita-avviene-tramite-scrittura-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>

		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[tassazioni]]></category>

		<category><![CDATA[agenzia entrate base imponibile imposta registro prelim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Se la cessione di un immobile è effettuata tramite scrittura privata senza l’autentica del notaio, per calcolare la base imponibile dell’imposta di registro non si applicano i coefficienti catastali. E’  quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 121/E  diffusa nei giorni scorsi, in cui sono spiegate le modalità applicative del comma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Se la cessione di un immobile è effettuata tramite scrittura privata senza l’autentica del notaio, per calcolare la base imponibile dell’imposta di registro non si applicano i coefficienti catastali. E’  quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 121/E  diffusa nei giorni scorsi, in cui sono spiegate le modalità applicative del comma 497 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 (L. 266/2005). Questa disposizione ha introdotto la facoltà, in capo all&#8217;acquirente di un immobile a uso abitativo e in presenza di determinate condizioni, di optare per la determinazione della base imponibile con il criterio tabellare.  Il meccanismo, precisa però l’agenzia, non potrà essere applicato alla cessione di terreni agricoli.Fonte: Agenzia Entrate</p>
<p>Roma,  4 Maggio 2007</p>
<p>credits: <a href="http://www.fiaip.it/" target="_blank" title="fiaip-logo.gif"><img src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/02/fiaip-logo.thumbnail.gif" alt="fiaip-logo.gif" /></a></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/12/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/12/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/12/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/12/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/12/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=12&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/agenzie-delle-entrate-imposta-di-registro-non-si-applicano-coefficienti-catastali-per-fissazione-base-imponibile-se-la-vendita-avviene-tramite-scrittura-privata/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/02/fiaip-logo.thumbnail.gif" medium="image">
			<media:title type="html">fiaip-logo.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/registrazione-dei-preliminari-di-compravendita-immobiliare/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/registrazione-dei-preliminari-di-compravendita-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[tassazioni]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione preliminare compravendita immobiliare tas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ 						La Legge 296  						del 27 dicembre 2006 – cd. Finanziaria 2007 - prevede  						all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità  						per l’attività degli agenti immobiliari. 
 						In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’imposta  						di registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli  						agenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">La Legge 296  						del 27 dicembre 2006 – cd. Finanziaria 2007 - prevede  						all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità  						per l’attività degli agenti immobiliari. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’imposta  						di registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli  						agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione  						degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2  						della legge 3 febbraio 1989 n. 39: 1) quello di <font color="#ff6600"> 						procedere alla registrazione delle scritture private non  						autenticate di natura negoziale </font>stipulate a seguito  						della loro attività (come i contratti preliminari, i  						contratti di locazione, ecc…); 2) quello di essere  						obbligati in solido con i contraenti al pagamento  						dell´imposta di registro per le predette scritture  						private stipulate a seguito dell’attività di mediazione. 						</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">Ancora. Il comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria modifica il  						comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 04/07/2006 n.  						223 convertito con modifiche dalla legge 04/08/2006 n.  						248 – (cd. Bersani Visco) prevedendo che all’atto della  						compravendita di un immobile, anche se assoggettata ad  						Iva, ciascuna delle parti ha l’obbligo di rendere  						apposita dichiarazione (sostitutiva di atto di  						notorietà) recante i seguenti elementi: </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">a) se si è avvalsa di un mediatore, ed in ipotesi affermativa, deve  						fornire i dati identificativi del titolare, se persona  						fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati  						identificativi del legale rappresentante, se soggetto  						diverso da persona fisica ovvero del mediatore che ha  						operato per la stessa società; (tali indicazioni non  						erano richieste dalla originaria formulazione della  						Bersani Visco)<br />
b) il codice fiscale o la partita Iva del mediatore;  						(tali indicazioni erano già previste dalla originaria  						formulazione Bersani Visco)<br />
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di  						affari in mediazione e della Camera di commercio del  						titolare dell’agenzia immobiliare se persona fisica,  						ovvero del legale rappresentante dell’agenzia  						immobiliare se soggetto diverso da persona fisica,  						ovvero del mediatore che ha operato per la stessa  						società; (tali indicazioni non erano richieste dalla  						originaria formulazione Bersani Visco)<br />
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e  						le analitiche modalità di pagamento della stessa; (tali  						indicazioni erano già previste dalla originaria  						formulazione Bersani Visco). </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">Ma non è tutto.<br />
Il predetto comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria  						2007 introduce un nuovo punto al richiamato comma 22  						dell’art. 35 della Bersani Visco. Tale nuovo punto,  						numerato come 22.1. e che segue pertanto il rinnovato e  						sostituito comma 22 come sopra indicato, prevede che:  						«In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo degli  						agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge  						03/02/1989 n. 39, e successive modificazioni il notaio è  						obbligato a effettuare specifica segnalazione  						all’agenzia delle Entrate di competenza. In caso si  						omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui  						al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da  						500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di  						registro, i beni trasferiti sono assoggettati a  						rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1,  						del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta  						di registro, approvato con Decreto del Presidente della  						Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e successive  						modificazioni». In altre parole: il notaio rogante, ove  						le parti contraenti si siano avvalse dell’attività di un  						mediatore immobiliare, deve richiedere prova  						dell’iscrizione al ruolo dell’intervenuto mediatore e se  						quest’ultimo non è iscritto a tale ruolo è obbligo del  						notaio segnalare tale soggetto all’Amministrazione  						Finanziaria. Vengono inoltre inasprite considerevolmente  						le sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività.  						Infatti il comma 47 porta la sanzione da un minimo di  						Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000 modificando così  						i precedenti limiti di cui all’art. 8, comma 1, della  						Legge 3/2/1989 n. 39. Infine il comma 49 dell’art. 1  						della Legge Finanziaria 2007 precisa che le disposizioni  						di cui al comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 4  						luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge  						4 agosto 2006 n. 248 (Bersani – Visco), nel testo  						vigente prima della data di entrata in vigore della  						Legge Finanziaria 2007, trovano applicazione con  						riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4  						luglio 2006. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;"><b>Da quando sono entrate in vigore dette novità?</b> </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">La legge 296/06 – Finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta  						Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) – è  						entrata in vigore il 1.1.2007 come espressamente  						previsto al comma 1364 della novella. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">Cosa significa obbligo di registrazione e solidarietà nel pagamento  						dell’imposta di registro? </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin:5pt 2.25pt;"> 						<span style="font-family:Arial;color:black;">La nuova disciplina, integrando il disposto dell’art. 10 D.P.R.  						26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell’agente  						immobiliare tra i soggetti tenuti a richiedere la  						registrazione delle scritture negoziali (non  						autenticate) stipulate a seguito della sua attività. Ciò  						significa che l’agente immobiliare dovrà provvedere a  						sua cura, qualora non lo facciano direttamente le parti  						contraenti, a richiedere la registrazione dei contratti  						(es: contratti preliminari di compravendita e/o di  						locazione, contratti di locazione, ecc) stipulati a  						seguito della sua attività professionale. Dovrà altresì  						provvedere, anche contestualmente alla registrazione,  						egli stesso al pagamento dell’imposta di registro,  						qualora non la versino i contraenti, essendo  						diversamente responsabile in solido con le stesse nei  						confronti dell’Agenzia delle Entrate per il predetto  						pagamento (salva la successiva possibilità, nel caso di  						effettivo pagamento da parte dell’agente immobiliare, di  						rivalersi nei confronti dei contraenti stessi). </span></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/8/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/8/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/8/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=8&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/27/registrazione-dei-preliminari-di-compravendita-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blog Legale Immobiliare</title>
		<link>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/19/blog-legale-immobiliare/</link>
		<comments>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/19/blog-legale-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloglegale.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[
       ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><a href="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/02/logo2p_bloglegale.jpg" title="logo2p_bloglegale.jpg"><img src="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/02/logo2p_bloglegale.jpg" alt="logo2p_bloglegale.jpg" /></a></p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/bloglegale.wordpress.com/6/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/bloglegale.wordpress.com/6/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bloglegale.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bloglegale.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bloglegale.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bloglegale.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bloglegale.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bloglegale.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bloglegale.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bloglegale.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bloglegale.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bloglegale.wordpress.com/6/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bloglegale.wordpress.com&blog=2843466&post=6&subd=bloglegale&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloglegale.wordpress.com/2008/02/19/blog-legale-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/andreatj-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">andreatj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bloglegale.files.wordpress.com/2008/02/logo2p_bloglegale.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo2p_bloglegale.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>