L’ Agriturismo senza iscrizione all’ albo perde il riconoscimento di “ruralità”

5 settembre 2008

Corte di Cassazione, sez. V civ., sentenza del 1 agosto 2008 n. 20955.

Pubblicato da www.ilsole24ore.com

Senza l’iscrizione dell’agriturismo nell’apposito elenco regionale, non può essere riconosciuto il carattere rurale degli immobili destinati a tale attività.
Lo rileva la sezione V della Cassazione con la sentenza 20955/08 dello scorso 1° agosto respingendo il ricorso presentato dai titolari di un immobile contro la sentenza del CTR Marche che nega il riconoscimento della ruralità degli immobili “non trovandosi iscritta nell’apposito albo regionale la dichiarata attività di agriturismo ed in difetto del rapporto di strumentalità tra detti fabbricati e l’attività agricola”.

La Suprema corte ritiene applicabile il principio contenuto nel comma 3 bis aggiunto dall’articolo 2 comma 1 del DPR 23 marzo 1998 n.139, che riconosce carattere rurale ai fabbricati destinati all’agriturismo (carattere ora riconosciuto dall’articolo 3, comma 3, della legge 20 febbraio 2006 n.96, sulla disciplina dell’agriturismo). Occorre, naturalmente che tale destinazione risulti nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere la relativa attività, i quali devono essere in possesso anche di autorizzazione comunale, come si evince dagli articoli 6,7 e 8 della legge n.730/1985.