LOCAZIONI: NELL’F23 SI INDICA L’ANNO DI REGISTRAZIONE

24 ottobre 2008
   

Nel campo 10 del modello F23 devo indicare l’anno in cui è stato registrato il contratto di locazione o l’anno in cui pago l’imposta di registro? Esempio, contratto registrato nel 2003, nel 2007 devo pagare l’imposta di registro; nel campo 10 devo scrivere 2003 o 2007?


Le istruzioni alla compilazione del modello F23 specificano che, quando si tratta di «contratti di locazione per annualità successive alla prima», nel campo 10 va indicato «l’anno di registrazione», oltre agli «estremi dell’atto (serie e numero di registrazione, separati da un barra)».Quindi, il lettore dovrà riportare l’anno “2003” (quello della registrazione del contratto), e non il “2007” (annualità per la quale corrisponde l’imposta).

 

 

 


Ici, debutta il pagamento con l’F24

21 ottobre 2008

Come previsto dal Decreto Bersani (legge 248/2006, art. 37, commi 13-14), entro il 18 giugno i contribuenti dovranno versare il primo acconto Ici per il 2007 (il cui saldo dovrà essere versato tra l’1 e il 17 dicembre) o potranno effettuare l’intero pagamento. I versamenti potranno essere effettuati mediante i bollettini di conto corrente postale, da pagare anche presso gli sportelli delle concessionarie di riscossione tributi, le quali in alcuni casi hanno attivato modalità di pagamento via Internet (la Gest Line a Napoli mediante il sito http://www.gestline.it e la Serit a Palermo sul sito http://www.mpserit.it). E da quest’anno sarà possibile pagare anche l’Ici con il modello F24, così da poter compensare i debiti di tale imposta con i crediti di altri tributi erariali. A Napoli, dove l’aliquota per l’abitazione principale è del 5.4‰ con detrazione di 154,94 euro e l’aliquota ordinaria del 7‰, le dichiarazioni Ici dovranno essere presentate entro il 31 luglio presso gli uffici comunali. Il gettito previsto è pari a 169,4 milioni. A Palermo l’Ici per l’abitazione principale è del 4.8‰ con detrazione pari a 103,29 euro, che viene maggiorata a 154,94 euro per gli anziani a basso reddito. Per godere dell’agevolazione dovranno presentare istanza entro il 31 luglio. Il gettito Ici previsto è di circa 60 milioni. Nel Comune di Bari, che prevede un gettito Ici di 81,480 milioni, l’aliquota ordinaria è del 7‰ e quella per l’abitazione principale del 4.25‰ con una detrazione di 103,29 euro che sale a 206,58 euro per numerose categorie deboli. Tra le modalità di pagamento previste c’è il sistema Taxtel, che consente di utilizzare la carta di credito attraverso il sito http://www.taxtel.it o chiamando il numero verde 199.191.191. A Catanzaro, dove l’aliquota per la prima casa è stata portata dal 5.5‰ al 5‰ con una detrazione di 103,29 euro e l’aliquota ordinaria è del 7‰, è previsto un gettito di 7,5 milioni. Le dichiarazioni di variazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno, se la dichiarazione dei redditi è presentata in banca o presso le Poste, entro 31 luglio se la dichiarazione dei redditi viene fatta per via telematica. È stata fissata al 17 dicembre la scadenza entro cui si dovranno presentare al Comune di Potenza le dichiarazioni Ici e la documentazione per poter usufruire dell’aliquota al 3‰ per le case affittate a canone concordato secondo la legge 431/98 a inquilini con contratti triennali e a studenti universitari con contratti di oltre sei mesi (per le case non affittate per almeno due anni la cui aliquota è del 9‰). A Potenza l’aliquota ordinaria è del 7‰, quella per la prima casa del 5‰ e il gettito previsto è pari a 6 milioni.


Aree edificabili in cammino verso l’incostituzionalità

20 ottobre 2008

Era inevitabile che la nozione di aree edificabili ai fini dell’Ici (e di tutte le altre imposte) finisse davanti alla Corte Costituzionale. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (30 agosto 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 18/2007, p. 103) impugnando la legge Finanziaria per il 2006 (Dl n. 203/2005, articolo 11-quaterdecies) e il Dl 223/2006 (articolo 36, comma 2), per la formula da entrambe utilizzata secondo la quale «un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo». L’articolo 36 citato era già stato valorizzato dalla Cassazione (Sezioni Unite n. 25506/2006) sia pure indispettita dall’abuso dell’interpretazione autentica in materia tributaria, sempre a favore del fisco, e dalla violazione dell’articolo 111 della Costituzione che presuppone una parità delle parti nel processo «posto che nella specie l’amministrazione ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore». Ma in quella sentenza la Corte non sollevò neppure la questione di costituzionalità, perché l’intepretazione autentica contenuta nell’articolo 36 coincideva con quella che autonomamente essa avrebbe poi dato. Va detto qui, incidentalmente, che l’articolo 36 ha portata generale, in quanto, in altri commi, si riferisce espressamente alle norme impositive di tutte le altre imposte diverse dall’Ici. La Commissione regionale romana, fondandosi sul verbo “si interpreta”, ritiene le disposizioni degli articoli citati interpretative, ed idonee ad evitare dubbi sulla nozione di area fabbricabile; ma tale interpretazione ha voluto, secondo il giudice romano, anche stabilire una più alta base imponibile e una certezza nei rapporti tributari. Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto d’ufficio la nuova formulazione delle leggi citate incostituzionale per violazione degli articoli 53 e 3 della Costituzione, nonché dei principi di razionalità e ragionevolezza (che sono peraltro da riferire all’articolo 3). La motivazione è questa. L’Ici è imposta patrimoniale, dove il reddito può essere solo parametro, tanto è vero che per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, il quale si realizza solo nella utilizzazione patrimoniale. Sotto questo profilo la capacità contributiva invocata dall’articolo 36 non sarebbe conforme al principio di capacità contributiva scritto nell’articolo 53 della Costituzione, che deve essere verificato nei suoi presupposti di fatto e di diritto. La discrezionalità politica del legislatore nella scelta delle basi imponibili deve rispettare i principi della logica, della congruenza e della non contraddizione. L’illogicità della normativa in esame sarebbe nella equiparazione di un terreno sito in zona di strumento attuativo ad un terreno sito in zona ritenuta solo edificabile dal piano regolatore generale. Ed ecco la definizione di terreno edificabile formulata dalla Commissione romana: «È quel terreno sul quale è possibile, legittimamente, costruire un immobile, secondo i parametri di volume e superficie, stabiliti dallo strumento attuativo. A ben vedere, anzi, edificabile dovrebbe essere considerato solo il terreno per il quale sia stato rilasciato un permesso di costruire determinato. Solo in tale caso è stato infatti rimosso l’impedimento allo jus aedificandi e sono state definite le caratteristiche dell’immobile da costruire, con ciò dando piena concretezza all’edificabilità e quindi al valore del terreno stesso. È noto infatti come, secondo la scienza dell’estimo, il valore di un terreno edificabile è correlato alla effettiva cubatura che si possa realizzare, ma questa non deriva solo dalla astratta previsione del Prg, dello strumento attuativo o dei regolamenti edilizi, ma anche dalla prassi concreta seguita dall’Amministrazione comunale, dalla interpretazione della giurisprudenza, in ultima analisi dall’effettiva giustezza dell’opera realizzata». A questa concezione della Commissione del Lazio si contrappone quella secondo la quale l’incremento di valore del suolo è quello percepibile già dal momento in cui astrattamente è possibile costruire, in quanto il mercato riconosce tale aspettativa di edificabilità, con un progressivo aumento del valore del terreno man mano che l’iter amministrativo avanza (Cassazione Sezioni Unite n. 25506/2006). D’altra parte sembra questa la concezione costante dell’ordinamento fin dalla legge sull’imposta sulle aree fabbricabili. Ammette la Commissione laziale che edificabilità è potenzialità, ma questa deve essere legata all’atto amministrativo da un legame di consequenzialità diretto, che non ricorre invece con la sola presenza del piano regolatore. La norma viene censurata anche sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto vengono trattate allo stesso modo situazioni diverse, una disparità che non deriva dalla situazione di fatto ma da atti formali. Si ha inoltre un trattamento difforme in funzione o meno di uno strumento amministrativo.


Casa, tre imposte nella service tax

13 ottobre 2008

da ilsole24ore

L’Ici sulla prima casa non verrà reintrodotta. Ai Comuni verrà destinato il gettito della nuova “service tax”, secondo la terminologia tremontiana, o tassa per i servizi, come preferisce chiamarla Roberto Calderoli. Sono i due principi che potrebbero trovare ingresso nella nuova “bozza” con cui il ministro per la Semplificazione spera di spazzare le polemiche che hanno attraversato la maggioranza negli ultimi giorni. E che hanno provocato «l’irritazione» della Lega come è emerso nell’incontro di ieri presso la sede milanese di Via Bellerio alla presenza di Umberto Bossi.
In vista della dead line di giovedì, quando Calderoli incontrerà una rappresentanza dei governatori e porterà il testo del Ddl in Consiglio dei ministri per un esame preliminare – almeno stando a quanto dichiarato dal suo collega dell’Interno, Roberto Maroni, che ha poi definito il federalismo «una vera e profonda riforma dello Stato» –, i contorni del provvedimento si fanno più definiti. A partire dalla futura tassa sulla casa. Che non sarà più l’unica forma di prelievo immobiliare, come annunciato in un primo momento, ma che resterà comunque la principale fonte di gettito per i municipi.
A rientrarvi dovrebbero essere l’Ici sulla seconda casa o sulle altre tipologie di immobili per cui oggi viene versata – mentre la prima casa continuerà a essere esente come ha ricordato anche ieri il sindaco di Milano Letizia Moratti –, la quota di Irpef sui redditi fondiari e l’imposta ipotecaria e catastale. Che, tradotto in termini di gettito, significherebbe circa 18 miliardi di euro destinate a finanziare le funzioni fondamentali dei Comuni. Continuerebbe a vivere di vita propria, invece, quella di registro. In attesa magari di essere destinata alle Città metropolitane (che saranno nove visto che verrà eliminato il limite di 350mila abitanti fissato in origine e che escludeva Venezia e Bari).
Per legare l’imposizione alle prestazioni erogate, come più volte ribadito da Calderoli, il nuovo tributo potrebbe prendere in considerazione non solo il valore dell’immobile ma anche il numero di soggetti che materialmente usufruiscono dei servizi pubblici.
La “service tax”, intanto, ha attirato anche l’attenzione del Pd. Espressa tramite i dubbi dell’ex vicepremier Francesco rutelli che al Tg1 ha chiesto «che tassa è» e «chi la paga». O le critiche del capogruppo al Senato, Anna Finocchiaro, che la definita «una tassa erga omnes, che verrà pagata da tutte le famiglie, non solo da quelle proprietarie di immobili».
Giovedì se ne dovrebbe sapere di più anche sulla partita più grossa in chiave di federalismo fiscale: quale tributo sarà devoluto alle Regioni per coprire integralmente le spese per assistenza, istruzione e sanità. Dopo che il ministro Raffaele Fitto ha respinto la possibilità che passi dal centro alla periferia tutto o gran parte del gettito Irpef, si riparte dal punto di partenza: l’intera Irap più compartecipazione e addizionale Irpef (nella quota più corposa possibile) e compartecipazione all’Iva. In attesa di capire come e quando sostituire l’Irap.
Regioni che, dal canto loro, dovranno farsi carico della parte più sostanziosa della riforma. Cioè cominciare a ragionare in termini di costi standard e non più di spesa storica. Una scelta che, come dimostrato da una simulazione elaborata dal Centro studi Sintesi e pubblicata sul Sole-24 Ore di ieri, dovrebbe significare tagliare le uscite in media del 15 per cento. Ma a cui i governatori, sia del Nord che del Sud, si dicono pronti.
Ribadendo di aver trovato «una situazione di partenza drammatica» e confidando di aspettarsi «anni difficilissimi davanti», il presidente della Regione Calabria (dove la riduzione dovrebbe essere del 24,4%), Agazio Loiero, si dice certo che la sua amministrazione farà la propria parte. Ad esempio applicando alla lettera il «piano sanitario di lacrime e sangue» che è stato varato di recente.
Ma pronto è anche il Veneto, dove il gap tra spesa storica e costi standard è del 9,1 per cento. «Sapremo dove tagliare», assicura il presidente Giancarlo Galan. Che ne approfitta per chiedere al ministro Calderoli di «fare le cose più semplici possibili» . E cioè «impostare la riforma sull’asse Stato-Regioni». Da un lato, eliminando le Province, perché «più si moltiplicano i soggetti più la vedo male»; dall’altro, tenendo dentro i territori a statuto speciale. Preoccupandosi, infine, di fare presto. «Che riforma è una riforma che dura 10 anni?», è la provocazione di Galan.


Il Governo: niente Ici per i fabbricati rurali

9 ottobre 2008

da ilsole24ore

Niente Ici sui fabbricati rurali. Rispondendo a un’interrogazione in aula alla Camera, ieri il ministro per l’Attuazione del programma, Gianfranco Rotondi, ha spiegato che il Governo si adopererà per evitare che la tassazione possa colpire i fabbricati considerati ancora rurali. Anche se con alcune cautele – come il rinvio a una necessaria considerazione complessivo dato il carattere fiscale dell’argomento e la formula iniziale poco impegnativa dell’auspicio – il Governo è chiaramente intenzionato a «risolvere la questione», come emerge dalla risposta del ministro (si veda il testo riprodotto qui accanto).
Rotondi prende esplicitamente come riferimento la circolare dell’ Anci Emilia-Romagna (si veda «Il Sole-24 Ore» del 30 settembre 2008) con la quale l’assoggettamento dei fabbricati rurali all’Ici veniva riconosciuto a partire dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Questa, da ultimo con la sentenza 23596 del 15 settembre 2008, aveva afferamato che esclusi dall’Ici sono solo i fabbricati rurali privi di rendita catastale. Per cui i Comuni dell’Emilia-Romagna venivano invitati a recuperare l’Ici, senza però irrogare le sanzioni.
Secondo le precisazioni del ministro, interventi come quello dell’Anci Emilia-Romagna «pur non avendo rilevanza giuridica prefigurano una interpretazione della normativa fiscale fortemente penalizzante per gli imprenditori agricoli».
Due gli elementi sui quali si fonda la presa di posizione dell’Esecutivo: un’interpretazione come quella indicata dall’Anci muterebbe criteri di applicazione oramai pluriennali dell’imposta comunale; in questo modo si finirebbe per rendere soggetto a Ici un’immobile, quello rurale, la cui rendita è già considerata nel reddito dominicale dei terreni.
Quanto all’esclusione per il passato dell’applicazione del l’Ici, Rotondi ha ricordato che nella circolare 7 del 2007 dell’agenzia del Territorio era stato già precisato che «l’attribuzione di una rendita catastale a un fabbricato rurale assume rilevanza fiscale solo se il fabbricato perde il carattere di ruralità».

L’interrogazione era stata presentata dal Siegfried Brugger, del Gruppo Misto-Minoranze linguistiche, che aveva chiesto l’intervento del Governo per la situazione determinatasi dopo le sentenze della Cassazione per le quali i fabbricati in questione non sono tra quelli esclusi dalla tassazione ai fini Ici. Lo stesso Brugger aveva ricordato come, a seguito di questa giurisprudenza, l’Anci Emilia-Romagna avesse invitato i «Comuni a procedere alla notifica degli avvisi di accertamento indistintamente per tutti i fabbricati rurali, sia che siano iscritti nel Catasto fabbricati, sia che siano inseriti nel Catasto terreni e dunque, in base alla legislazione attuale, per legge vigente esenti dall’Ici». Il deputato trentino, però, aveva sostenuto che probabilmente servirà comunque «un’interpretazione anche dal punto di vista legislativo, che garantisca che i beni strumentali di imprese agricole individuali e delle cooperative siano comunque esenti da Ici».
Ora si porrà la questione per il Governo – una volta manifestata l’intenzione di risolverla – dello strumento da adottare. Se cioè si riterrà sufficiente un intervento dal punto di vista interpretativo, attraverso magari una nuova precisazione dell’agenzia del Territorio, oppure con una interpretazione da inserire in un testo normativo. La Cassazione ha infatti più volte spiegato che le circolari dell’amministrazione non hanno valore vincolante e quindi a fronte di una giurisprudenza che si va consolidando nel senso dell’imponibilità, nuovi chiarimenti potrebbero risultare insufficienti.


Nuove procedure per i movimenti di denaro e assegni

25 settembre 2008

da ilsole24ore

Stretta del Governo sui movimenti transfrontalieri di contanti, assegni e traveller’s cheques.
Dal 1°gennaio 2009 l’obbligo di dichiarare all’agenzia delle Dogane i movimenti di importo superiore ai 10.000 euro sarà, infatti, accompagnato da alcune ulteriori misure di prevenzione contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.

I movimenti in contanti
Le nuove disposizioni sono contenute in uno schema di decreto legislativo che allinea la disciplina in materia valutaria al regolamento (Ce) 1889/2005 sui controlli dei flussi di denaro in entrata o uscita dalla Ue. La bozza, messa a punto da Politiche europee ed Economia, ha ricevuto ieri il via libera nella riunione tecnica di pre- consiglioe sarà esaminata in via preliminare nel prossimo vertice di Governo. Il testo cancella la facoltà di effettuare la dichiarazione obbligatoria sul trasferimento di denaro contante fino a 48 ore prima dell’effettiva spedizione della somma. La dichiarazione sui trasferimenti di contanti da e verso l’estero dovrà, infatti, essere presentata con notifica telematica all’agenzia delle Dogane contestualmente al passaggio del danaro o al massimo entro le 48 ore successive dal ricevimento della somma, se l’operazione è stata effettuata con il sistema postale.

L’eliminazione della facoltà di procedere alla notifica preventiva si è resa necessaria per impedire che l’autore del trasferimento possa rendersi irreperibile dopo averlo eseguito. L’omessa dichiarazione comporterà il sequestro immediato delle somme trasferite oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 40% dell’importo eccedente il tetto massimo che è possibile movimentare senza formalità. Il procedimento sanzionatorio sarà gestito dall’Economia entro 180 giorni dalla contestazione dell’irregolarità. Lo schema di decreto introduce, inoltre, la possibilità per il trasgressore di procedere a un’oblazione immediata e di estinguere l’illecito con il pagamento di una multa in misura ridotta pari al 5% della somma eccedente il tetto dei 10.000 euro.

Gli altri provvedimenti
Sul tavolo del Governo dovrebbe, poi, approdare per il primo sì anche lo schema di decreto legislativo sulle modalità di finanziamento dei controlli sanitari da parte delle Asl e delle regioni su animali, alimenti e mangimi. Il testo fissa, in base alle norme di sicurezza imposte dalla Ue, tipologia e importi delle tariffe a carico degli operatori per eliminare frammentazione e disomogeneità del sistema impositivo. Primo sigillo in vista anche per lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/66/Ce sulla gestione ambientale di pile e accumulatori. Il testo prevede, tra l’altro, la messa al bando di tutti i prodotti, anche incorporati all’interno di apparecchi, con più dello 0,5 per mille di mercurio in peso. Entro il 26 settembre 2009 i produttori dovranno organizzare sistemi idonei di trattamento e riciclaggio di questi rifiuti e, dal 26 settembre 2012, anche una rete di raccolta separata e ritiro presso gli utilizzatori finali. All’esame preliminare dell’esecutivo dovrebbe, infine, esserci anche il decreto legislativo sull’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e informazione sul traffico navale.


confedilizia: TABELLA DEI LAVORI IN CASA

18 settembre 2008

Ecco una utile tabelle delle opere e dei relativi permessi che occorrono.

scarica il pdf: guida_lavori_in_casa_tabellariepilogativa


Confedilizia: VICINO ALLE CASE NON SI PUO’ CACCIARE

15 settembre 2008

La Confedilizia evidenzia – in considerazione del disturbo che l’esercizio della caccia arreca a chi abita in case di campagna – che l’esercizio venatorio è vietato – tra l’altro – nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive (art. 21, lett. a), legge n. 157/’92) e nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 m. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali (norma predetta, lett. e)).

E’ pure vietato sparare da distanza inferiore a 150 m. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; nonché di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali (norma precitata, lettera f)).

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) sopra indicata sono punite con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 464 euro a 1549, oltre che con il sequestro delle armi e – in caso di condanna – con la loro confisca e la sospensione del porto di fucile. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) ed f) pure precitate, sono punite con il pagamento di 206 euro (se eseguito entro 60 giorni dalla contestazione).

A norma dell’art. 12, comma 2, della legge sulla caccia, «costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi» consentiti (fucile, nei tipi leciti). A tenore del comma 3 della stessa norma, «è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla».

Ove l’esercizio venatorio sia finalizzato al compimento di altri reati (ad accertare, ad esempio, le abitudini di vita degli abitanti delle case di campagna, specie se isolate), i colpevoli incorrono nei relativi reati, tentati o consumati.